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SNALS
conf.s.a.l.
LE
SCHEDE DELLO SNALS
RIFORMA
DEL 2^ CICLO
Sintesi
di alcuni aspetti di modifica
relativi ai testi dei regolamenti, agli allegati e ai quadri orari contenuti
nel testo della Riforma, approvata in seconda lettura e in via definitiva
dal Consiglio dei Ministri,
nella seduta n. 81 del 4
febbraio 2010.
PER
I LICEI
- Diversa
articolazione delle discipline: è stato
attribuito maggior rilievo nel primo biennio a quelle che
consentono il completamento dell’obbligo. In questa logica è stato
potenziato l’asse delle scienze;
- si
partirà solo dalle classi prime;
- le
materie dell’ultimo anno nel quadro dell’autonomia non possono
essere eliminate in funzione dell’esame di stato;
- l’articolazione
del collegio dei docenti in dipartimenti e la costituzione del
comitato scientifico sono previste come possibilità e non come
obbligo;
- eliminato
il previsto comitato nazionale;
- verificate
le confluenze, in particolare per i licei artistici che sono stati
articolati in sei indirizzi sia per facilitare l’orientamento degli
studenti sia per garantire la confluenza degli istituti d’arte a cui
è stata data, comunque, la possibilità di confluire negli istituti
professionali. La possibilità di “diversa confluenza” è prevista
anche per alcuni istituti liceali sperimentali;
- apportate
limitate modifiche di quadro orario nel liceo musicale e coreutico
dando più spazio ad alcune discipline definite “culturali”;
- modificata
la denominazione del liceo scientifico ad opzione tecnologica in liceo
delle scienze applicate accompagnata da una rivisitazione del quadro
orario;
- potenziato
l’insegnamento di economia e diritto nel liceo socio economico
sociale e nel biennio del liceo delle scienze umane;
- riscritto
l’allegato A);
- riscritto
l’allegato H), arricchendo l’elenco delle materie attivabili per
dare ampia possibilità alle scuole;
·
nel
primo biennio è previsto l’insegnamento di storia e geografia come
insegnamenti abbinabili e non scindibili.
PER
GLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI
- Avvio
dei nuovi ordinamenti solo dalle classi prime;
- negli
istituti tecnici le classi successive alla prima, ad esclusione della
quinta, pur rimanendo con il vigente ordinamento dovranno svilupparlo
con 32 ore settimanali. La individuazione di quale insegnamento
perderà le ore
avverrà col decreto che determinerà le cattedre e riguarderà le
discipline che hanno più di 99 ore settimanali e nel limite di “non
più del 20% di riduzione”;
- negli
istituti professionali per la seconda e la terza permane quanto
previsto in prima lettura, cioè il limite di 34 ore settimanali;
- l’articolazione
del collegio dei docenti in dipartimenti e la costituzione del
comitato scientifico sono previste come possibilità e non come
obbligo;
- è
stato eliminato il previsto comitato nazionale
- si
è modificato il profilo di uscita rafforzando alcuni risultati di
apprendimento e si è
migliorata la loro esplicitazione in particolare per cittadinanza e
costituzione prevedendone la connessione tra l’ambito letterario e
del diritto;
- ribadita
la centralità dei laboratori senza confusione tra attività di
laboratorio e compresenze;
- previste
nuove articolazioni per favorire la confluenza di alcuni indirizzi
attuali;
- la
confluenza dei percorsi sperimentali è una sola, ma modificabile in
base a motivata richiesta;
- per
gli istituti professionali previsto un regime non solo sussidiario ma
anche surrogatorio fino alle delibere che regolamenteranno le nuove
qualifiche professionali che, secondo gli accordi in corso, saranno
definite nel numero di 21;
- negli
istituti professionali è stato recuperato l’indirizzo odontotecnico
e ottico.
Mestre,
5 febbraio 2010
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