| La privacy tra i banchi di scuola: il vademecum del Garante | |||
| di Lara La Gatta-TECNICA DELLA SCUOLA | |||
| Trattamento dei dati, diritto di accesso, informazioni sugli studenti, riprese audio e video: ecco alcuni dei punti affrontati dal Garante per la protezione dei dati personali che ha pubblicato nei giorni scorsi sul proprio sito un opuscolo intitolato “La privacy tra i banchi di scuola”. | |||
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Si tratta di una breve
guida che analizza punto per punto i vari aspetti riguardanti la
protezione dei dati personali e sensibili nelle istituzioni scolastiche.
L’obiettivo è quello di riassumere
in un unico documento indicazioni generali tratte da
provvedimenti, pareri e note del Garante in tema di privacy a scuola.
Con il vademecum, il Garante
intende offrire un contributo a favore di una comunità scolastica
che possa promuovere il rispetto reciproco e tutelare il diritto degli
studenti alla riservatezza.
In tema di trattamento dei
dati personali, il Garante ricorda che le scuole pubbliche non
sono tenute a chiedere il consenso per il trattamento dei dati
personali degli studenti e che gli unici trattamenti permessi sono
quelli necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali
oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore.
I dati inerenti, invece, le
origini razziali, lo stato di salute, le convinzioni politiche e
religiose o aspetti giudiziari dovranno essere trattati con estrema
cautela, verificando non solo la pertinenza e completezza dei dati, ma
anche la loro indispensabilità rispetto alle “rilevanti finalità
pubbliche”.
Discorso differente riguarda le
scuole private che, al contrario, per poter trattare i dati personali,
sono obbligate non solo a presentare un’informativa completa,
ma anche a ottenere il consenso puntuale e liberamente espresso dei
soggetti interessati.
In materia di diritto di
accesso, la guida del Garante sottolinea che l’accesso agli atti
amministrativi non è regolato dal Codice della privacy, né
vigilato dal Garante per la protezione dei dati personali, ma compete
alla singola amministrazione valutare se esistono i presupposti
normativi che permettono di prendere visione e di estrarre copia di
documenti amministrativi ai soggetti con un “interesse diretto,
concreto e attuale” alla conoscibilità degli atti.
Su argomenti quali, ad
esempio, i temi in classe, non commette violazione della privacy l’insegnante
che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti
il loro mondo personale o familiare. Ovviamente, fermo restando
l’obbligo di riservatezza per il corpo docente, nel caso di lettura in
classe degli elaborati, è affidata alla sensibilità di ciascun
insegnante la capacità di trovare il giusto equilibrio tra le
esigenze didattiche e la tutela dei dati personali.
E, per quanto riguarda, i
voti dei compiti in classe e delle interrogazioni o gli esiti degli
scrutini e degli esami, non esiste alcun provvedimento del
Garante che imponga di tenerli segreti, tanto che, per il
principio di trasparenza, i voti degli scrutini e
degli esami devono essere pubblicati nell’albo degli istituti,
sebbene sia necessario prestare attenzione a non fornire
informazioni sulle condizioni di salute degli studenti o altri dati
personali non pertinenti, con riferimento, ad esempio, alle “prove
differenziate” sostenute dagli studenti portatori di handicap.
Non violano, altresì, la
privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori, durante
le recite, le gite e i saggi scolastici, in quanto le immagini, in
questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito
familiare o amicale e non alla diffusione. A tale proposito il Garante
raccomanda di prestare particolare attenzione all’eventuale
pubblicazione delle medesime immagini su Internet e sui social network,
perché in tal caso è necessario ottenere il consenso delle persone
presenti nelle fotografie e nei video.
È anche possibile
registrare la lezione, ma solo per scopi personali, ad esempio per
motivi di studio individuale, mentre per ogni altro utilizzo o eventuale
diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare
adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (professori,
studenti…), e ottenere il loro esplicito consenso.
In ultimo, il Garante richiama
le recenti regole per l’uso dei sistemi di videosorveglianza, ribadendo
che nelle scuole deve essere garantito il diritto dello studente alla
riservatezza e che, solo in caso in caso di stretta necessità, le
telecamere sono ammesse, ma devono riprendere esclusivamente le mura
esterne e funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti. Come
già indicato nel provvedimento dell’8 aprile scorso, le
immagini registrate possono essere conservate per brevi periodi
ed i cartelli obbligatori a segnalazione della presenza di un sistema di
videosorveglianza devono essere visibili anche di notte.
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| 25/05/2010
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