Esame primo ciclo: valutazione alunni e indicazioni per lo
svolgimento
Il Miur ha emanato la C.M. n. 49 del 20 maggio 2010 con la quale ha
fornito
indicazioni in merito alla valutazione degli alunni ed allo svolgimento
dell'esame
di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del corrente anno
scolastico 2009-2010.
Ammissione alla classe successiva
Secondo la norma, sono ammessi alla classe successiva, con decisione assunta
a maggioranza dal consiglio di classe, gli studenti che hanno ottenuto un
voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di
discipline, compreso il voto di comportamento.
Ammissione all'esame
L'ammissione all'esame degli alunni interni è disposta, previo accertamento
della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, con
decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, nei confronti
dell'alunno
che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna
disciplina o gruppo di discipline (valutate queste con un unico voto) e un
voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità è
espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso
scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado. In
caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione
all'esame medesimo.
La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al consiglio
di
classe, presieduto dal Dirigente scolastico (o suo delegato). L'esito della
valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con la sola
indicazione "Ammesso" o "Non ammesso". In caso di non
ammissione all'esame,
le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione
preventiva alle famiglie.
I voti espressi in decimi rispettivamente assegnati - in sede di
scrutinio
finale - al giudizio di idoneità, nonché a ciascuna disciplina e al
comportamento sono riportati nel documento di valutazione e nel registro
generale dei voti.
Calendario degli esami
L'esame di Stato si svolge in un'unica sessione, con possibilità di prove
suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi. Le prove
suppletive devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno
scolastico successivo.
Per l'anno scolastico 2009-2010 la prova scritta a carattere nazionale si
svolgerà il 17 giugno 2010 alle ore 8.30; in sessione suppletiva, potrà
essere espletata, a seconda delle singole situazioni, il giorno 28 giugno
2010 oppure il giorno 3 settembre 2010, sempre alle ore 8.30.
Prove scritte d'esame
Sono confermate le prove scritte nelle materie già previste nella sessione
d'esame
del precedente anno scolastico, compresa la prova scritta nazionale.
Per gli alunni con disabilità sono predisposte prove di esame differenziate,
comprensive della prova a carattere nazionale INVALSI, corrispondenti agli
insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in
rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le
prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo
individualizzato, a cura dei docenti componenti la Commissione. Le prove
differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del
superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.
Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con
l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra
forma di ausilio tecnico loro necessario.
Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento è prevista la
possibilità - in base alle specifiche situazioni soggettive - di ricorrere a
strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi.
Prova scritta a carattere nazionale
La prova scritta a carattere nazionale è volta a verificare i livelli
generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti in italiano
e in matematica. Tale prova concorre alla valutazione complessiva dell'allievo
che sostiene l'esame di Stato.
La prova scritta nazionale, in quanto rilevazione della qualità degli
apprendimenti in italiano e matematica nell'intero Paese, verrà analizzata
secondo le griglie di correzione fornite direttamente dall'INVALSI.
Colloquio pluridisciplinare
Il colloquio pluridisciplinare, condotto collegialmente alla presenza
dell'intera
Sottocommissione esaminatrice, verte sulle discipline di insegnamento
dell'ultimo anno (escluso l'insegnamento della religione cattolica). Al
colloquio interdisciplinare è attribuito un voto espresso in decimi.
Gli studenti che hanno frequentato le classi ad indirizzo musicale sono
chiamati a dimostrare anche la competenza musicale raggiunta al termine del
triennio.
Esito dell'esame
L'esito dell'esame "è espresso con valutazione complessiva in decimi e
illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e
del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il
diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei
decimi". "A coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può
essere
assegnata la lode da parte della Commissione esaminatrice con decisione
assunta all'unanimità".
All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e
orali, ivi compresa la prova nazionale INVALSI, e il giudizio di idoneità
all'ammissione. Il voto finale "è costituito dalla media dei voti in
decimi
ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità, arrotondata all'unità
superiore per frazione pari o superiore a 0,5".
Pubblicazione dei risultati
L'esito positivo dell'esame, con l'indicazione della votazione complessiva
conseguita, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo della scuola sede
della Commissione. In caso di mancato superamento dell'esame, le istituzioni
scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle
famiglie, mentre nell'albo della scuola l'esito sarà pubblicato con la sola
indicazione di "NON LICENZIATO".
Per i candidati con PEI che abbiano sostenuto prove differenziate non deve
esservi menzione di tali prove nei tabelloni affissi all'albo della scuola.
Rilascio diploma e certificati sostitutivi
Dallo scorso anno viene utilizzato il modello di diploma ("Diploma di
licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione"), approvato con D.M. n.
22
del 24 febbraio 2009. Sul retro del diploma occorre indicare la data di
consegna del diploma medesimo all'avente titolo ed il numero apposto nel
Registro dei diplomi.
Nel diploma di licenza degli alunni con disabilità e degli alunni con
disturbi specifici di apprendimento è riportato il voto finale in decimi
senza menzione alle modalità di svolgimento e di differenziazione delle
prove.
Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un
attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e
per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di
crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di
istruzione e formazione".