Elenchi prioritari - supplenza di 180 giorni anche con più contratti e su
più scuole - diritto all'inserimento - sussistenza.


La legge n. 167/09, nell'estendere la platea dei soggetti aventi titolo all'inserimento
negli elenchi prioritari, ha richiesto soltanto il requisito dell'espletamento,
nel precedente anno scolastico, di una supplenza di almeno 180 giorni, senza
in alcun modo prevedere l'ulteriore requisito che tale supplenza fosse stata
espletata presso un'unica istituzione scolastica ovvero che si fosse
trattato di una supplenza ottenuta in virtù di un unico contratto, anche
eventualmente prorogato o confermato.

L'interpretazione restrittiva di cui al decreto ministeriale attuativo n.
100/09 appare pertanto in contrasto con la norma di rango primario e con gli
stessi principi costituzionali, non potendosi invero giustificare un
differenziato trattamento tra coloro che avevano raggiunto il suddetto
requisito minimo dei 180 giorni di servizio "tramite proroghe o conferme
contrattuali" (e dunque, in ogni caso, mercé ulteriori contratti) e chi lo
aveva raggiunto attraverso più contratti intercorsi durante il precedente
anno scolastico.

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