Danno
cagionato dall'alunno a se stesso - responsabilità dell'istituto
scolastico e dell'insegnante - natura contrattuale - conseguenze
sull'onere della prova.
In caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità
dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura
extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che, quanto all'istituto
l'accoglimento della domanda di iscrizione determina l'instaurazione di
un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligazione dell'istituto di
vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità del discepolo nel tempo in
cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue
espressioni; e - quanto al precettore - che tra insegnante e allievo si
instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del
quale il prime assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed
educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde
evitare che l'alunno si procuri da solo un danno alla persona.
Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del
danno da autolesione nei confronti dell' istituto scolastico e dell'
insegnante, è applicabile il regime probatorio imposto dall'art. 1218
cod. civ., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è
verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte
incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato
da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante.