E' stata depositata il 26.2.2010 la sentenza
n. 80/2010 della corte Costituzionale(cllcca
qui) con cui si dichiara incostituzionale la limitazione
sostegno ad allievi disabili e in particolare l’art. 2, comma 413,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), nella parte in
cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno
ed altresì, l’art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella
parte in cui escludeva la possibilità, già contemplata dalla legge 27
dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in
presenza nelle classi di studenti con disabilità
1 marzo 2010
da tuttoscuola.com
La Consulta boccia il limite al numero di docenti di sostegno
Per anni la deroga per assegnare posti di sostegno in organico di fatto per
casi gravi sopravvenuti era diventata quasi una regola, tanto che tre anni fa
quasi la metà dei posti di sostegno erano annualmente in deroga e, per legge,
coperti da docenti con contratto a tempo determinato.
La legge 244/2007 (Finanziaria 2008) aveva abrogato la deroga e fissato un
contingente massimo di posti di sostegno, tentando di stabilizzare un settore
dove la discontinuità la faceva da padrona (con un carosello di docenti di
sostegno particolarmente deleterio per gli alunni disabili).
Nonostante quella legge, vi sono state anche in questi ultimissimi anni
diverse pronunce del giudice ordinario che, accogliendo il ricorso di genitori
al cui figlio disabile era stato assegnato un numero di ore di sostegno
inferiore a quanto certificato, hanno imposto all'Amministrazione scolastica
di integrare le ore di sostegno, superando localmente il contingente dei posti
di sostegno assegnato.
In Sicilia i genitori di un alunno con disabilità hanno presentato ricorso
contro il dimezzamento delle ore di sostegno e, di giudizio in giudizio, hanno
ottenuto il riconoscimento alla deroga. L'impugnativa per la presunta
illegittimità costituzionale della deroga non concessa è stata promossa dal
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana davanti alla
Corte Costituzionale, che si è pronunciata pochi giorni fa a favore.
La Consulta ha, infatti, accolto il ricorso con sentenza n. 80 depositata il
26 febbraio scorso, dichiarando "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2008), nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei
posti degli insegnanti di sostegno"; e dichiarando "l'illegittimità
costituzionale dell'art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella
parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre
1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle
classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di
tutela previsti dalla normativa vigente".
La Corte ha ricordato un principio sacrosanto: "ciascun disabile è
coinvolto in un processo di riabilitazione finalizzato a un suo completo
inserimento nella società; processo all'interno del quale l'istruzione e
l'integrazione scolastica rivestono un ruolo di primo grado".