CONSIGLIO DI STATO:PER I DISABILI GARANZIE SUL
SOSTEGNO, MA NON SULLE ORE
Studente disabile –
determinazione delle ore di sostegno non necessariamente pari alle ore di
frequenza – valutazione della specificità della situazione ma necessario
perseguimento dell’obiettivo della integrazione.
Il diritto per gli alunni portatori di handicap all'assegnazione di un
insegnante di sostegno "in deroga" non comporta automaticamente il
diritto del disabile ad ottenere un insegnante di sostegno per l'intero monte
ore di frequenza settimanale ... (
Consiglio di Stato - Sentenza n. 2231-2010).
| In caso di mancanza di fondi, anche in presenza di un notevole deficit di apprendimento, non si può assicurare il supporto didattico a tempo pieno. Una decisione che di fatto sminuisce la portata di quella emessa dalla Corte Costituzionale appena un paio di mesi fa. Di A.G. Tecnica della scuola | ||
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Una decisione in controtendenza. E che farà sicuramente
discutere: è la 2231, emessa il 21 aprile,
con cui il Consiglio
di Stato ha di fatto limitato la portata degli effetti della
sentenza espressa dalla Corte Costituzionale appena un paio di mesi fa, a
febbraio, attraverso cui veniva definito
"illegittimo" il limite posto al numero degli insegnanti di
sostegno da assegnare agli studenti con disabilità gravi. Ora il
Consiglio di Stato sostiene che anche in presenza di un notevole deficit
di apprendimento, allo studente disabile possono comunque essere
assegnate delle ore in quantità minore all’intero orario scolastico.
E ciò per un mera ragione economica.
In tal modo il giudice,
facente parte dell’organo preposto alla tutela dei diritti
dei privati nei confronti della Pa, ha accolto
solo in parte il ricorso dei genitori di un minore affetto da grave
ritardo, secondo i quali era invece indispensabile un sostegno a tempo
pieno: nella decisione si legge, infatti, che, “pur essendo troppo
poche le 16 ore settimanali stabilite inizialmente per il ragazzo, e pur
potendo l`istituto agire in deroga alla Legge 244/2007, l`orario di
supporto dovrà essere ripamarametrato, ma tenendo conto della mancanza
di fondi, per cui, a nessun ragazzo della scuola, a prescindere dalla
gravità del proprio disagio mentale, potrà essere garantito il
sostegno per l`intera frequenza”.
In termini pratici si ammette
la presenza dell`insegnante di sostegno in proporzione alla gravità di
apprendimento del singolo allievo, e non al numero totale di alunni
nell`edificio scolastico (come prevederebbe la Legge 244); ma nello
stesso tempo, il giudice ha voluto sottolineare che l’assegnazione del
numero di ore rimane subordinata al budget messo a disposizione
annualmente dal Mef al Miur e, in ultima battuta, all’Ufficio
scolastico provinciale. Qualora quest’ultimo dovesse essere subissato
di richieste di docenti di sostegno sarebbe , in pratica, costretto a
ridurre le ore di supporto alla didattica. Sempre in proporzione alla
gravità di ogni singolo caso.
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| 26/04/2010 |