CONGEDO DUE ANNI LEGGE 104 PER ASSSISTENZA:NON VALIDITA' AI FINI DELLA CARRIERA

Categorie VARIE-contratto scuola, PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze

La Ragioneria Provincia di Forlì ha inviato Il 14 giugno 2010  a tutte le scuole della Provincia una nota datata 10 giugno 2010 in cui ribadisce che il congedo di 2 anni per assistenza a familiari portatori di handicap grave (art. 42 comma 2 legge 53/2000) NON E' VALIDO AI FINI DELLA PROGRESSIONE DI CARRIERA.

Precisa inoltre che non da diritto a retribuzione e che viene corrisposta una indennità  corrispondente all'ultima retribuzione .

In sintesi:

1)non è valido per le ferie:

2)non è  valido per il TFR  o il TFS;

3)non è valido per la progressione economica;

4) 13 mensilità:  l'indennità, percepita durante tale congedo,  è comprensiva dei ratei di 13 mensilità;

E' VALIDO solo PER LA QUIESCENZA in quanto coperto da contribuzione figurativa(la DPT infatti  versa i contributi per la pensione: quindi non occorre ALCUNA DOMANDA DA PARTE DELL'INTERESSATO).


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