SNALS BENEVENTO
La busta paga è il prospetto che
indica la somma che il lavoratore percepisce come compenso per un
determinato periodo di lavoro.
Essa esprime, in termini monetari, l'insieme dei rapporti del
lavoratore con il datore di lavoro(la paga), con lo Stato (le imposte)
e con gli enti previdenziali (per esempio le trattenute INPS).
Il datore di lavoro ha l'obbligo di consegnare, insieme alla
retribuzione, un prospetto di paga in cui devono essere indicati,
oltre al periodo lavorativo in questione, tutti gli elementi che
concorrono a determinare la retribuzione lorda e le detrazioni che
portano alla paga netta.
La busta deve essere firmata dal datore di lavoro o da chi ne fa le
veci. In alternativa può bastare la sigla o un timbro del medesimo
datore.
Le voci economiche di cui si compone la busta paga possono essere
suddivise in quattro gruppi, e cioè:
La retribuzione vera e propria si compone di tre parti:
In generale gli elementi fissi della retribuzione sono:
Gli elementi variabili sono:
Sia il datore di lavoro che il
lavoratore sono tenuti a versare i contributi previdenziali (per le
pensioni di vecchiaia, invalidità, superstiti, ecc.) ed assistenziali
(malattia e Gescal).
L'ammontare delle trattenute a carico del lavoratore è commisurato
al 9,89% della retribuzione nelle aziende industriali fino a 15
dipendenti, commerciali fino a 50 dipendenti, nei pubblici esercizi e
negli studi professionali.
Nelle aziende commerciali con oltre 50 dipendenti la misura è
elevata al 10,19%.
Al datore di lavoro compete, oltre
all'obbligo del versamento mensile dei contributi, la presentazione
all'INPS o agli Istituti sostitutivi del regime generale obbligatorio
previdenziale della denuncia individuale delle retribuzioni
corrisposte a ciascun dipendente nell'anno precedente. Copia di tale
denuncia deve essere consegnata al lavoratore.
Questo documento è importante in quanto il lavoratore è in grado di
controllare l'esattezza delle retribuzioni denunciate all'INPS dal
datore di lavoro.
E' comunque consigliabile rivolgersi all'INAS (il patronato della
CISL) per qualsiasi verifica previdenziale ed eventuale contestazione
nei confronti del datore di lavoro.
Ai fini del calcolo dei contributi
previdenziali, per retribuzione si intende tutto ciò che il
lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro e in natura al lordo
di qualsiasi ritenuta.
Non vanno inclusi;
L'IRPEF rappresenta la trattenuta
fiscale sul reddito delle persone fisiche operata sulla retribuzione
del lavoratore dipendente da parte del datore di lavoro
Se il lavoratore possiede altri redditi deve provvedere personalmente
al pagamento della maggiore imposta dovuta in relazione al reddito
complessivo in sede di dichiarazione dei redditi.
Per quanto concerne l'imposta sul reddito di lavoro dipendente è il
datore di lavoro che provvede ad effettuare il versamento allo Stato
per conto del lavoratore.
L'imposta viene calcolata sulla
retribuzione imponibile che è quella al netto delle ritenute
previdenziali ed assistenziali e dell'assegno per il nucleo familiare.
Le trattenute sulla retribuzione mensile imponibile vengono effettuate
sulla base degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote (vedi
tabella).
Si determina così l'imposta lorda. A questa somma si applicano le
detrazioni di imposta (vedi tabella).
Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le
persone cui si riferiscono, ad eccezione dei minori, non posseggano
redditi superiori a Lit. 5.500.000 annue.
L'imposta netta dovuta mensilmente dal lavoratore si ottiene pertanto
sottraendo le detrazioni dall'imposta lorda, ad eccezione delle
mensilità aggiuntive sulle quali non vanno operate le detrazioni.
Alla fine di ogni anno il datore di
lavoro calcola l'ammontare dell'imposta complessivamente dovuta dal
lavoratore.
L'operazione in questione (conguaglio di fine anno) serve a stabilire
se è stata assolta per intero l'imposta.
Nel caso le trattenute risultino inferiori a quanto dovuto, viene
effettuata un'ulteriore trattenuta pari alla differenza tra quanto
dovuto e quanto già versato.
Nel caso contrario il lavoratore viene rimborsato del maggior
versamento di imposta effettuato.
Scaglioni e aliquote IRPEF
| fino a 7,2 | 10 |
| da 7,2 a 14,4 | 22 |
| da 14,4 a 30 | 27 |
| da 30 a 60 | 34 |
| da 60 a 150 | 41 |
(in milioni) %
| per redditi fino a 15.000.000 | 1.029.600 |
| per redditi superiori a 15.000.000 | 784.634 |
| coniuge a carico | 817.552 |
| Figli a carico | Normale | Doppia (1) |
| 1 | 94.437 | 188.874 |
| 2 | 188.874 | 377.748 |
| 3 | 283.311 | 566.622 |
| 4 | 377.748 | 755.496 |
| 5 | 472.185 | 944.370 |
| 6 | 566.622 | 1.133.244 |
| 6 | 661.059 | 1.322.118 |
| 7 | 755.496 | 1.510.992 |
| per ogni altro figlio | 94.437 | 188.874 |
| per ognuna delle altre persone a carico: | 130.592 |
Tra gli elementi della
retribuzione, che devono risultare nella busta paga, vi è l'assegno
per il nucleo familiare. Il godimento dell'assegno viene riconosciuto
ed erogato, in relazione al reddito familiare, a tutti i lavoratori
dipendenti o in pensione.
Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del
coniuge legalmente separato, e dai figli di età inferiore ai 18 anni
compiuti, ovvero senza limiti di età qualora siano totalmente
impossibilitati, a causa di infermità o difetto fisico, a svolgere
attività lavorativa. Alle stesse condizioni possono far parte del
nucleo familiare anche fratelli, sorelle e nipoti orfani di entrambe i
genitori e non titolari di trattamenti pensionistici.
Per ottenere il riconoscimento dell'assegno il lavoratore deve
compilare, entro giugno di ogni anno, una dichiarazione relativa al
reddito percepito ed ai componenti il nucleo familiare da inoltrare
alla propria azienda, salvo quando è necessaria la preventiva
autorizzazione da parte dell'Istituto (INPS): per esempio nel caso di
figli inabili.
Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare di
tutti i redditi dell'anno precedente, assoggettabili ad imposta (da
lavoro, fabbricati, terreni, ecc.), con esclusione di quelli a
tassazione separata (trattamento di fine rapporto, arretrati, ecc.).
Il lavoratore assente per
malattia ha diritto, nei limiti fissati dalla legge e dai contratti
collettivi, alla conservazione del posto di lavoro ed al trattamento
economico.
Per garantirsi tali condizioni deve produrre idonea certificazione
medica ed accettare controlli sul suo stato di salute.
Il lavoratore deve immediatamente
rivolgersi al proprio medico curante, il quale rilascia il certificato
attestante la durata della malattia. Il certificato va trasmesso alla
USL ed all'azienda, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno,
entro 48 ore dall'inizio dell'assenza dal lavoro.
Se la certificazione viene prodotta fuori dal termine di cui sopra, il
lavoratore perde la retribuzione corrispondente al periodo
intercorrente tra l'inizio dell'assenza e l'invio della certificazione
stessa. Tale sanzione non si applica nel caso di motivata
impossibilità del lavoratore a rispettare i termini previsti.
La legge vieta al datore di lavoro
di effettuare direttamente i controlli. Per provvedere al controllo
deve rivolgersi alla USL che utilizzerà proprio personale addetto.
Anche l'istituto assicuratore (INPS) può esercitare tale facoltà in
maniera autonoma.
Le visite di controllo avvengono in orari prestabiliti, e cioè la
mattina dalle ore 10 alle 12 ed il pomeriggio dalle ore 17 alle 19,
tutti i giorni comprese le domeniche ed i festivi. Entro queste fasce
orarie il lavoratore deve essere reperibile presso il proprio
domicilio.
Nel caso in cui il lavoratore non possa giustificare i motivi
dell'assenza dal domicilio, è soggetto a sanzioni comportanti la
sospensione dalla retribuzione.
Il datore di lavoro non può legittimamente licenziare il lavoratore,
anche nelle ipotesi di frequenti e continue assenze per malattia,
prima che sia stato superato il periodo di comporto previsto dal
contratto collettivo.
La legge tutela la maternità in tutti i suoi aspetti e conseguenze, così come l'adozione che, di diritto, viene equiparata. La madre, infatti, durante la gestazione ed il primo anno di vita del bambino, non può essere sospesa dal lavoro e posta in cassa integrazione.
E' prevista per i 2 mesi antecedenti
il parto (3 se l'attività può compromettere la salute della
lavoratrice) ed i 3 successivi (puerperio). Per usufruirne è
necessario che la lavoratrice presenti al datore di lavoro il
certificato medico di gravidanza con l'indicazione della data presunta
del parto.
Il trattamento economico consiste nel pagamento dell'80% della
retribuzione (comprendendovi i ratei della 13^ mensilità e delle
altre erogazioni aggiuntive).
Il periodo è altresì valido ai fini del riconoscimento integrale
dell'anzianità di servizio.
Va infine ricordato che l'astensione dal lavoro, dopo la nascita del
figlio, può essere concessa anche al lavoratore padre nel caso in cui
la madre, per gravi motivi, non sia in grado di assistere il figlio.
Si ottiene, presentando certificato
medico all'Ispettorato del Lavoro, quando la lavoratrice abbia
complicazioni della gestazione o sia adibita a prestazioni pericolose
per le sue condizioni.
Il trattamento economico è in questo caso identico a quello previsto
per l'astensione obbligatoria.
La madre (o il padre), una volta
esauritosi il periodo di assenza obbligatoria, può richiedere un
ulteriore periodo di assenza della durata massima di 6 mesi entro il
compimento del primo anno di vita del bambino.
Dà diritto al 30% della retribuzione ed al riconoscimento
dell'anzianità di servizio (non ai fini però della 13^ mensilità e
per le ferie).
Fino al compimento del primo anno di
vita del bambino è prevista una riduzione dell'orario giornaliero di
lavoro di 2 ore, solo se l'orario ordinario sia almeno di 6 ore.
La distribuzione giornaliera di tale riduzione va concordata tra la
lavoratrice ed il datore di lavoro.
Come nel precedente caso dell'assenza facoltativa, anche il padre può
usufruire di tali permessi, a condizione che la lavoratrice madre ,che
vi rinuncia, sia consenziente.
La madre (o il padre) può richiedere permessi non retribuiti per malattia del bambino fino al compimento del 3° anno di vita, dietro presentazione al datore di lavoro di certificazione medica.
La lavoratrice madre (o il padre), anche adottivi, hanno diritto al prolungamento fino a 3 anni del periodo di assenza facoltativa quando la struttura pubblica accerti una situazione di gravità nelle condizioni del bambino. In alternativa si può richiedere al datore di lavoro di usufruire di 2 ore di permesso giornaliero retribuito.
In questo caso il lavoratore beneficia del diritto sia all'assenza di 3 mesi (alle stesse condizioni di quanto previsto per il puerperio) sia a quella di 6 mesi, durante il primo anno di entrata in famigli del bambino, che è di fatto equiparata all'assenza facoltativa.
Il trattamento di fine rapporto (TFR) (in precedenza "liquidazione") così come regolato dalla legge, è un istituto di natura prevalentemente retributiva. Spetta al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa (dimissioni, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo). In caso di morte il TFR compete ai familiari con l'aggiunta di un importo pari all'indennità di mancato preavviso.
La normativa in vigore prevede che,
al termine di ciascun anno di lavoro, venga accantonato un importo
pari alla retribuzione annua divisa per 13,5. Per retribuzione si
intendono le somme corrisposte al lavoratore a titolo non occasionale,
comprendendosi quindi l'equivalente delle prestazioni in natura. Tale
importo viene ogni anno rivalutato in modo da garantire
l'aggiornamento costante all'andamento dell'inflazione.
Durante i periodi di sospensione dal lavoro con trattamento di
integrazione salariale, l'accantonamento del TFR si calcola sulla
retribuzione che il cassaintegrato avrebbe percepito se avesse
espletato regolarmente la prestazione di lavoro.
La legge che nel 1982 ha così
modificato il calcolo della liquidazione, ha introdotto importanti
novità a questo istituto. In particolare ha previsto la possibilità
del lavoratore di chiedere un'anticipazione del TFR nella misura
massima del 70% di quanto accantonato e rivalutato fino a quel
momento.
Vi sono dei limiti che ne disciplinano l'accesso:
Recentemente la Cassazione ha
escluso che tale facoltà possa essere esercitata dai lavoratori di
aziende con un meno di 25 dipendenti.
I motivi per cui è prevista la concessione dell'anticipo sono i
seguenti:
Anche in questa materia è lasciata ampia facoltà alle parti sociali di stabilire condizioni di miglior favore attraverso la contrattazione collettiva.
L'altra novità introdotta riguarda l'istituzione presso l'INPS del "Fondo di garanzia del T.F.R.". Il Fondo opera in tutti i casi in cui l'impresa sia insolvente (fallimento, liquidazione coatta, ecc.) sostituendosi ad essa nel pagamento dell'intero importo della liquidazione.
La legge riconosce all'imprenditore il potere disciplinare. L'esercizio di tale potere trova limitazione nella legge stessa e nella contrattazione collettiva.
Lo statuto dei lavoratori sancisce
che l'imprenditore deve predisporre un regolamento disciplinare da
portare a conoscenza dei lavoratori mediante affissione, altrimenti
non può esercitare tale potere. Nel regolamento devono essere
elencati tassativamente i comportamenti contrari agli obblighi
contrattuali, nonché i provvedimenti disciplinari.
La predisposizione del regolamento non è affidata unilateralmente
all'imprenditore poiché, di norma, viene recepito quanto disposto nei
contratti collettivi (nazionali o aziendali).
L'inosservanza da parte del lavoratore delle disposizioni può dare luogo all'applicazione dei seguenti provvedimenti:
Il datore di lavoro non può
comminare provvedimenti più gravi del rimprovero verbale nei
confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato
l'addebito e siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione. Il
lavoratore deve contestare entro il termine perentorio di 7 giorni il
provvedimento e può farsi assistere da un rappresentante
dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Ha
diritto ad essere sentito a suo discapito e a richiedere la
costituzione di un collegio arbitrale. In tale caso la sanzione rimane
sospesa fino alla decisione da parte del collegio.
I provvedimenti disciplinari, con esclusione del licenziamento,
possono essere impugnati in sede sindacale secondo quanto previsto
dalle norme contrattuali.
Nel caso di mancato rispetto di tale procedura il provvedimento ,
compreso il licenziamento per giustificato motivo, è dichiarato
illegittimo.
Non sono ammissibili sanzioni che comportino mutamenti definitivi del
rapporto, quali il trasferimento, la retrocessione nell'inquadramento,
i mutamenti delle mansioni, ecc.
Per il punto 5 si rimanda al capitolo " Licenziamenti
individuali".
N.B.: possono essere state apportate modificazioni agli istituti
descritti con provvedimenti di legge emanati dal Parlamento: per
ulteriori informazioni è opportuno rivolgersi alle sedi della
Segreteria dello SNALS.
| Ancora sulla busta paga...... | ||||||||||||||||
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