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******************************* Il nuovo testo della modifica dell'articolo 18 (Ddl Cdm 14.3.2002) Articolo 10 del disegno di legge delega sulla riforma del mercato del lavoro. Cdm 14.3.2002 Articolo 10(Delega al Governo in materia di altre misure temporanee e sperimentali a sostegno della occupazione regolare, nonché incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato)1. Ai fini di sostegno e incentivazione della occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato, il Governo è delegato [1] ad emanare uno o più decreti legislativi per introdurre in via sperimentale, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni relative alle conseguenze sanzionatorie a carico del datore di lavoro in caso di licenziamento ingiustificato ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, in deroga all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 [2], prevedendo in alternativa il risarcimento alla reintegrazione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:a) conferma dei divieti attualmente vigenti in materia di licenziamento discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300 [3], e successive modificazioni, licenziamento della lavoratrice in concomitanza con il suo matrimonio a norma degli articoli 1 e 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, e licenziamento in caso di malattia o maternità a norma dell'articolo 2110 del codice civile;b) applicazione in via sperimentale della disciplina per la durata di quattro anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, fatta salva la possibilità di proroghe in relazione agli effetti registrati sul piano occupazionale;c) applicazione della disciplina come strumento di emersione dal lavoro sommerso e di contrasto al lavoro irregolare e non dichiarato, nonché come sostegno alla crescita dimensionale delle imprese minori, non computandosi nel numero dei dipendenti occupati le unità lavorative assunte per il primo biennio;d) applicazione della disciplina come strumento di stabilizzazione dei rapporti di lavoro sulla base di trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato. Al fine di incrementare l'occupazione, in particolar modo giovanile, nelle regioni del Mezzogiorno, la disciplina di cui alla presente lettera d) sarà limitata ai datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;e) previsione che decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali procederà ad una prima verifica, con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti sul mercato del lavoro e sui livelli di occupazione nel frattempo determinatisi. Analoga verifica sarà effettuata alla scadenza del trentaseiesimo mese, al fine di consentire al Governo di riferirne al Parlamento allo scopo di valutare l'opportunità della proroga di cui alla lettera b). ===========================================================================================
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