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Il nuovo testo della modifica dell'articolo 18
(Ddl Cdm 14.3.2002)


Articolo 10 del disegno di legge delega sulla riforma del mercato del lavoro.
Cdm 14.3.2002
Articolo 10(Delega al Governo in materia di altre misure temporanee e
sperimentali a sostegno della occupazione regolare, nonché incentivi alle
assunzioni a tempo indeterminato)1. Ai fini di sostegno e incentivazione della
occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato, il Governo è
delegato [1] ad emanare uno o più decreti legislativi per introdurre in via
sperimentale, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disposizioni relative alle conseguenze sanzionatorie a carico
del datore di lavoro in caso di licenziamento ingiustificato ai sensi della
legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, in deroga all'articolo
18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 [2], prevedendo in alternativa il
risarcimento alla reintegrazione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:a) conferma dei divieti attualmente vigenti in materia di
licenziamento discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio
1970, n. 300 [3], e successive modificazioni, licenziamento della lavoratrice in
concomitanza con il suo matrimonio a norma degli articoli 1 e 2 della legge 9
gennaio 1963, n. 7, e licenziamento in caso di malattia o maternità a norma
dell'articolo 2110 del codice civile;b) applicazione in via sperimentale della
disciplina per la durata di quattro anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi, fatta salva la possibilità di proroghe in relazione agli
effetti registrati sul piano occupazionale;c) applicazione della disciplina come
strumento di emersione dal lavoro sommerso e di contrasto al lavoro irregolare e
non dichiarato, nonché come sostegno alla crescita dimensionale delle imprese
minori, non computandosi nel numero dei dipendenti occupati le unità lavorative
assunte per il primo biennio;d) applicazione della disciplina come strumento di
stabilizzazione dei rapporti di lavoro sulla base di trasformazioni da tempo
determinato a tempo indeterminato. Al fine di incrementare l'occupazione, in
particolar modo giovanile, nelle regioni del Mezzogiorno, la disciplina di cui
alla presente lettera d) sarà limitata ai datori di lavoro privati ed agli enti
pubblici economici operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;e) previsione che decorsi
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
al presente articolo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali procederà
ad una prima verifica, con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli
effetti sul mercato del lavoro e sui livelli di occupazione nel frattempo
determinatisi. Analoga verifica sarà effettuata alla scadenza del trentaseiesimo
mese, al fine di consentire al Governo di riferirne al Parlamento allo scopo di
valutare l'opportunità della proroga di cui alla lettera b).
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a cura di  MARIA CONCETTA LA MARCA