ACCESSO AGLI ATTI DELLA SCUOLA

 da parte dei docenti (membri organi collegali) e dei sindacati.

Si ritiene qui di dover dare qualche indicazione per eliminare finalmente ogni dubbio su quanto, in più parti d’Italia, si verifica con qualche dirigente scolastico poco trasparente.

Spesso non consentendo l’accesso ai documenti a docenti della scuola o ad RSU o sindacalisti provinciali, richiedono illegittimamente  il pagamento delle marche da bollo sulle copie degli atti (a scopo ovviamente dilatorio), ritenendo di poter applicare la L. 241/90.

 E’ stato più volte ribadito dal Ministero della P.I. che i componenti degli OO.CC. per esercitare le loro funzioni possono visionare ed avere in copia tutti gli atti dell’organo di cui fanno parte, sia i verbali delle sedute che gli atti istruttori e propedeutici alle deliberazioni, che anzi devono essere preventivamente disponibili e dati in copia se richiesti.

La legge 241/90 regola l’accesso agli atti amministrativi per i cittadini che abbiano interessi legittimi da tutelare, ma non anche per i membri degli OO.CC. ai quali è riservato un accesso agevolato a tutti gli atti dell’organo di cui fanno parte come ribadito

 dalla nota del Ministero della P.I. D/7-812 datata 3.5.2000. Ciò significa che per i membri degli OO.CC. la misura ed il rilascio delle copie deve essere immediato e gratuito come è sempre avvenuto già prima dell’entrata in vigore della legge 241/90. Si trascrive di seguito una nota ministeriale 12.2.1980, prot. 3264 “Si comunica che legittimamente i consiglieri d’istituto, per lo svolgimento di attività connesse all’esercizio delle loro funzione, possono prendere visione dei verbali delle riunioni dell’organo cui appartengono anche relativamente agli anni precedenti alla loro nomina”.

Parimenti dicasi per i dirigenti sindacali di tutti i sindacati:

 

Il combinato disposto dell’art. 37 e 41 della L. 300/70 (Statuto dei lavoratori) conferma che per tutti gli atti e i documenti che rientrano nel campo di applicazione della predetta legge e in materia di pubblico impiego, si applica l’esenzione fiscale dal bollo.

Peraltro il Dlgvo 165/2001 all’art. 43 comma 12, afferma che “a tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla L 675/96”.

La  predetta legge non prevede l’accesso dei sindacati quindi secondo la 241/90 ma si tratta di un accesso agevolato: infatti si parla di “adeguate forme di informazione e di accesso ai dati”, che risultano essere strumentali all’attività sindacale.

In mancanza di diniego o di richiesta delle marche i sindacati possono tranquillamente denunciare il comportamento antisindacale del dirigente scolastico ex art. 28 L. 300/70.

Vedasi per quanto concerne l'aspetto della condotta antisindacale il decreto ex art. 28 S.L  emesso dal Tribunale di Trani in data 30.9.2004.

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